Rassegna Stampa Fiscale

Il Tribunale di Milano, con la sentenza 503/2026, ha disposto l’omologazione forzosa di un concordato preventivo in continuità aziendale, per la cui approvazione da parte della maggioranza delle classi di creditori era determinante il voto dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali. I giudici di Milano hanno preso posizione, per la prima volta, in merito all’interpretazione del comma 4 dell’articolo 88 del Codice della crisi, che disciplina l’omologazione forzosa in questa procedura. Il Tribunale ha ritenuto applicabile il criterio della conversione del voto negativo dei creditori pubblici in un voto positivo. Conseguentemente ha omologato un concordato che era stato approvato solo da una classe di creditori su sette, convertendo il voto delle tre classi di creditori pubblici da negativo a positivo. In questo modo è stata raggiunta la maggioranza grazie al voto favorevole in 4 classi su 7.


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